Nuovo regolamento di Polizia Locale
Il Consiglio Comunale del 22 luglio scorso ha approvato le modifiche al regolamento di Polizia Locale per recepire le misure amministrative introdotte dal Daspro Urbano (decreto Minniti 14/2017 convertito in legge n. 48/2017, esteso nel 2018 da Salvini e già vigente in tutta Italia per quanto riguarda il trasposto pubblico e le relative infrastrutture fisse e mobili). Pertanto, come indicato dall’articolo 9 commi 1 e 2 della legge, che prevede per i Comuni la possibilità di vietare lo stazionamento in determinate aree, l’Amministrazione comunale ha introdotto nel regolamento di Polizia Urbana due nuovi articoli: il 18 bis e il 18 ter che vanno a determinare le zone della Città di Parabiago in cui è possibile applicare il Daspo Urbano (ovvero l’Ordine di allontanamento).
“L’obiettivo principale di queste misure -dichiara l’Assessore alla Sicurezza Barbara Benedettelli- è poter rafforzare gli strumenti già in essere a garanzia del decoro e della sicurezza urbana, affinché l’azione della Polizia Locale possa essere ancora più efficace di fronte ai fenomeni di inciviltà e antisociali, che impediscono o limitano la libera circolazione e fruizione dei luoghi pubblici. Sin dal mio insediamento -prosegue Benedettelli- ho notato che in città c’è un problema legato, in particolare, all’accattonaggio molesto che impedisce la libera fruizione di aree pubbliche da parte dei cittadini, specialmente degli anziani. Fenomeno che tra l’altro è emerso con maggiore evidenza durante le diverse fasi della quarantena, quando alcuni individui (per altro senza indossare la mascherina) importunavano le persone in fila in attesa di usufruire di determinati luoghi, lanciando anche epiteti incivili se queste non accettavano di dare il denaro insistentemente richiesto. Ci troviamo, dunque, de facto di fronte a un impedimento alla libera fruizione degli spazi comuni.”.
Prima dell’approvazione in Consiglio, le misure previste dal Daspo Urbano, quindi a livello nazionale, erano applicabili alla sola zona della Stazione. La legge prevede, però, che il Comune possa estendere l’applicazione dell’ordine di allontanamento anche ad altre zone se inserite all’interno del Regolamento di Polizia Urbana.
“Esistono due livelli di tutela -afferma il Sindaco Raffaele Cucchi- quello nazionale e quello locale. Come Amministrazione comunale ci siamo sentiti in dovere di recepire le misure del provvedimento che è importante, non tanto per le sanzioni previste, ma soprattutto per il previsto allontanamento in caso di reiterazione della violazione delle misure. In questo modo il Consiglio Comunale ha permesso ai nostri agenti di Polizia Locale di fornirsi di strumenti efficaci in più per garantire la sicurezza di tutti noi. Ringrazio per quanto fatto l’Assessore Benedettelli e il Comandante Maurizio Morelli, oltre ai consiglieri comunali che hanno partecipato al confronto e alla discussione in Consiglio.”.
Le zone individuate e inserite nel Regolamento di Polizia Locale sono:
Quadrante 1:
L’Area della stazione ferroviaria di Parabiago: parte dell’entrata di via Matteotti e parte retrostante di piazzale Pisoni.
Quadrante 2:
L’ Area della presunta dimora dell’intarsiatore Maggiolini, comprendente la prospicente piazza Maggiolini e il relativo complesso religioso dei Santi Gervaso e Protaso-
Quadrante 3:
L’Area del complesso monumentale nazionale della Chiesa di Sant’ Ambrogio della Vittoria e dell’annesso ex monastero, nonché le aree adibite ad attività sanitarie e sociali.
Quadrante 4:
Il complesso di Villa Corvini ed il relativo parco annesso.
Così come tutte le aree destinate a verde, parchi, aiuole, comprese le aree piantumate con essenze, di ogni specie e valore.
Quadrante 5
Le aree destinate allo svolgimento di manifestazioni ricreative, storiche e di interesse sociale.
Quadrante 6:
L’Area prospiciente il Museo Crespi Bonsai e il Museo del Ciclismo;
Quadrante 7:
L’Area del Santuario della Madonna “Dio il Sa” , dell’ oratorio di San Michele e l’area Torre Famiglia Castelli detta “ La Tura”.
Con l’approvazione di tali modifiche, d’ora in poi in queste zone è possibile intervenire applicando una sanzione da 100 a 300 euro (che aumenta in caso di recidiva) e il contestuale Ordine di Allontanamento di 48 ore, dal luogo in cui è commesso il fatto. La legge prevede che, qualora la condotta sia reiterata o l’Ordine di Allontanamento non rispettato, il Questore, per motivi di sicurezza pubblica, possa estendere il divieto di accesso a quella determinata zona (o anche in altre aree) per un periodo fino a sei mesi. Il periodo può essere prolungato da 6 mesi a 2 anni, se il soggetto recidivo è pregiudicato per reati contro il patrimonio o contro la persona.
L’Assessore Benedettelli conclude: “Pur non trattandosi di un provvedimento risolutivo, in quanto la legge ne limita il raggio di azione agli istituti scolastici e universitari, ai musei e ai siti archeologici, ai complessi monumentali, alle aree adibite a verde pubblico, ai luoghi di interesse culturale, ai presidi sanitari e alle zone che ospitano fiere, mercati e spettacoli, riteniamo sia uno strumento che, insieme agli altri, può concorrere a limitare la possibilità di azione di chi non rispetta le più elementari regole di civiltà.”